No alla richiesta del permesso di soggiorno: marcia indietro del Miur sugli alunni immigrati
No alla richiesta del permesso di soggiorno: marcia indietro del Miur sugli alunni immigrati
Nelle nuove linee guida per l'integrazione si prevedeva, tra i requisiti per iscriversi a scuola, che i genitori fossero regolari. Dopo le proteste di Asgi e Codici arriva la correzione del Miur
alunno straniero
MILANO – Marcia indietro del ministero dell'Istruzione sui figli degli immigrati irregolari. I presidi devono iscrivere qualunque bambino, senza chiedere alcun permesso di soggiorno ai genitori. In una nota del 19 maggio, il Miur ha reso noto di aver cambiato le linee guida, emanate il 19 febbraio 2014 dall'ex ministro Maria Chiara Carrozza, per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. Nella prima stesura, infatti, tra i documenti previsti per l'iscrizione a scuola, il Ministero prevedeva anche il permesso di soggiorno. Dopo le proteste dell'agenzia di ricerche sociali Codici e dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) e di alcuni insegnanti, il ministero ha deciso di cancellare questo requisito, visto che era in contrasto con il diritto/dovere di ogni minore, di qualunque nazionalità, di poter andare a scuola.
L'aspetto singolare di questa vicenda è che nella loro prima stesura, il requisito del permesso di soggiorno era comunque facoltativo, nel senso che i presidi, a propria discrezione, potevano chiederlo o meno. Col risultato, paradossale, che in una stessa città ci sarebbero state scuole che lo pretendevano e altre no. Non solo. Nel caso in cui un genitore senza permesso di soggiorno avesse insistito, il preside avrebbe dovuto comunque accettare l'iscrizione del bambino. Insomma un pasticcio burocratico, sul quale Asgi e Codici avevano chiesto al Miur di rimediare.
L'Asgi il 7 maggio ha inviato una lettera al Ministero in cui spiega perché la richiesta del permesso di soggiorno è sbagliata sul piano giuridico, irragionevole e dannosa. Secondo l'associazione, infatti, è "illegittima, per manifesta violazione dell'art.6, co.2, D.Lgs. 286/1998 che, nel sancire l'obbligo dei cittadini stranieri all'esibizione del permesso di soggiorno agli uffici delle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, fa salvo proprio il caso in cui il cittadino straniero vi si rivolga per provvedimenti 'attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie'". È irragionevole perché è facoltativa: una requisito o è fondamentale o non lo si chiede. Inoltre è "dannosa, potendo ottenere l'effetto di scoraggiare i genitori privi di permesso di soggiorno dall'iscrivere i figli a scuola". (dp)
(23 maggio 2014)