Proposta OMB al nuovo disegno di legge regionale sull’immigrazione – DDL 11/2014 –
COMUNICATO STAMPA
L’OMB consegna le note al DDL regionale “Norme per l’ Accoglienza, la Tutela e l’Integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati” in discussione alla IV commissione permanente “Politiche sociali”, accompagnata da una lettera-appello affinchè si ripristini la discussione democratica all’interno degli organi istituzionali. Il rinnovamento della legge regionale sul tema immigrazione è fondamentale per dare modernità alla nostra regione, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli immigrati presenti sul nostro territorio. Le istituzioni democratiche (associazioni, sindacati, Università ecc…) sono state di fatto escluse dal dibattito regionale in virtù della delibera di giunta di febbraio 2015 che modificava la precedente legge del 1996. Una buona legge non può passare solo all’interno di una discussione chiusa (task force) se aspira ad ottenere risultati soddisfacenti.
Note al DDL regionale n11/2014 “Norme per l’ Accoglienza, la Tutela e l’Integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati”
S.le Presidente della Quarta Commissione Regionale dott. Luigi Bradascio, La ringrazio per aver chiesto un nostro parere sul Disegno di Legge trattante temi sull’immigrazione con l’auspicio che questo nostro contributo non sia letto in chiave semplicemente di contrapposizione ma di arricchimento all’interno di un dibattito quanto mai attuale e fondamentale per i cambiamenti profondi che questo ha all’interno della società italiana e regionale.
Lo stesso a nostro avviso richiederebbe comunque un dibattito più ampio e dei tempi adeguati al fine di poter coinvolgere tutta la società regionale.
Mi scuso già da adesso se eventualmente sono troppo prolisso nella stesura della stessa ma spero che questo ne guadagni in chiarezza.
Preambolo
Una legge regionale che vuole essere uno strumento adeguato affinché possa regolare, amministrare e gestire il fenomeno delle nuove migrazioni deve avere necessariamente una larga veduta dei problemi che esso comporta. Essendo il fenomeno nuovo ed in continua evoluzione c’è bisogno a nostro avviso di interventi legislativi mirati. Legiferare in tal senso per non lasciare quel vuoto che una nazione europea non può permettersi. Auspichiamo che la legiferazione conglobi vari campi, dai diritti civili fondamentali ai sussidiari, ai diritti delle secondi generazioni.
Agire in tale direzione è inevitabile affinchè la nostra regione, considerata la bassa affluenza demografica mantenga ben solidi i servizi essenziali come scuola e sanità. Lo strumento legislativo dovrebbe fare in modo che tutte le leggi regionali (generali, specifiche e tematiche) siano emanate in un unico riferimento legislativo inoltre auguriamo che tale DDL regionale sia utile a non produrre quello stato di separazione tra una legislazione per gli immigrati e una per gli italiani. L’esperienza ci ha insegnati che un tal modo di legiferare immette elementi che sono percepiti come garanzia per i soli immigrati e non per gli italiani scavando quel solco che porta all’intolleranza, alla xenofobia e al razzismo. Cercheremo di collaborare inoltre affinchè si sottolineino le diverse caratteristiche di un immigrato che necessita di un miglioramento economico e sociale, da un immigrato che necessita di protezione internazionale.
Inquadramento delle tipologie delle migrazioni
La regione Basilicata per i numeri che esprime in termini demografici e per le caratteristiche che il fenomeno ha assunto negli anni è una regione che potrebbe osare in termini legislativi affinché i fenomeni legati alle migrazioni creino delle opportunità e non un impoverimento dei valori fondanti dell’umanità: solidarietà, accoglienza, muticulturalismo, universalità dei diritti, etc…
I tratti caratteristici della nostra regione in tema di immigrazione sono:
- la bassa popolazione immigrata regionale regolare o irregolare;
- la bassa percentuale di immigrati residenti;
- l’elemento di essere regione di transito per gli immigrati;
- l’elevato numero di emigrazione
- L’”Emergenze” durante la Raccolta del Pomodoro nell’Area del Vulture Alto Bradano;
- L’Emergenza abitativa per i braccianti nell’area del metapontino.
A tutto ciò vanno aggiunte quelle che sono le peculiarità generali che accompagnano le migrazioni in entrata (immigrazione) e in uscita (emigrazione) e che quindi caratterizzano i migranti, cioè chi in qualche modo ha deciso di mettersi in viaggio qualunque sia il motivo di questo e quindi di esercitare il Diritto alla Libera Circolazione.
Premesso ciò un DDL dovrebbe guardare a tutta la materia migratoria in senso innovativo chiedendosi quali siano i mezzi idonei affinchè si limiti l’emigrazione dei nativi e si incentivi quella dei nuovi arrivati disponibili ad investire in capacità e professione. Questo in una regione dove la presenza dei migranti è bassa ed invece è alta la crisi demografica.
Per fare ciò un contributo può essere dato dal miglioramento dei diritti generali di cittadinanza, di accesso ai servizi, politiche abitative adeguate, microcredito, politiche di integrazione e sostegno scolastico, etc… scrivendo appunto una regola generale ampia che permette ad ogni ufficio (dipartimento) di trovare un indirizzo che le permette di interagire con essa.
Note al DDL
Titolo del DDL: “Norme per l’Accoglienza la Tutela e L’Integrazione per i Migranti e i cittadini Rifugiati”
Il titolo evidenzia come ci sia confusione tra la parola Migranti e quella di Rifugiati: I Migranti sono coloro che migrano da un posto all’altro di cui fanno parte gli immigrati ma anche gli emigranti così come i Rifugiati sono una parte particolare degli immigrati.
Da http://www.isral.it/web/web/senzapatria/sp_migrante.htm
“…. Ciò nonostante, rimane difficile definire con certezza la condizione di migrante sotto il profilo giuridico. La “Convenzione internazionale per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie”, stipulata nel 1990 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, definiva migrante “una persona che dev’essere impegnata o che è stata impegnata in un’attività retribuita in uno stato di cui lui o lei non detiene la nazionalità” (UNHCHR 1990: art. 2, par. 1). Nel rapporto 1998 alla 54a sessione della Commissione per i Diritti Umani dell’O.N.U. si legge invece che “Il termine ‘migrante’ […] dovrebbe essere inteso come riferito a tutti i casi in cui la decisione di migrare è presa liberamente dall’individuo in oggetto, per ragioni di ‘convenienza personale’ e senza intervento di un fattore costrittivo esterno” (UNHCHR 1998).
Nel 2002, tuttavia, in una relazione alla stessa Commissione per i Diritti Umani, Gabriela Rodriguez Pizarro ha proposto di estendere la definizione di migranti anche a
(a) persone che si trovano al di fuori del territorio dello stato di cui possiedono la nazionalità o di cui sono cittadini, non sono soggetti alla protezione legale di esso e sono nel territorio di un altro stato;
(b) persone che non godono del riconoscimento legale generale di diritti che è inerente alla concessione, da parte dello stato ospite, della qualifica di rifugiato, di naturalizzato o di una condizione simile;
(c) persone che non godono neppure della protezione legale generale dei loro diritti fondamentali per effetto di accordi diplomatici, di visti o di altri accordi. (Rodriguez Pizarro 2002)
Se il DDL vuole normare tutta la materia immigratoria farei le distinzioni e affronterei le tematiche dei migranti per motivi di lavoro in capitoli diversi rispetto ai bisognosi di protezione internazionale.
Sull’Ordinarietà.
Positivo è il superamento dell’Emergenza e il dover far rientrare nella normalità alcuni fatti specifici tipici della materia migratoria dimostrando al contempo maturità e presa atto di alcune specificità ma il DDL non sembra nella norma andare in questa direzione in quanto non menziona il pari trattamento rispetto al diritto nazionale e internazionale, alla cittadinanza, alla creazione di una società plurale, le azioni di contrasto ai fenomeni di razzismo, xenofobia e intolleranza.
Non tiene conto già dalla sua nascita del DDL le diverse esperienze territoriali anche se fa riferimento alla costituzione del SIRM che sembra essere poco chiaro nelle sue funzioni.
Non è inserito la necessità di fornire servizi essenziali di cui quelli sanitari e scolastici per gli stranieri non in regola con il pds rispetto a quanto sancisce il diritto internazionale, comunitario e la nostra costituzione.
Non tiene conto che per i cittadini stranieri titolari di pds per richiesta di asilo, rifugiato, protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie ordinariamente se ne occupa la legge nazionale o regolamenti di pari rango o direttive europee (legge Dublino). Per cui la dove si vuole dare una norma questa è vanificata a seconda dell’intervento statale o europeo, infatti ogni crisi è stata caratterizzata da interventi diversi e normata in modo diverso.
Nella parte generale non fa menzione di alcun provvedimento anche di carattere generale agli enti locali, alle loro attività e competenze e autonomie a nostro avviso queste importanti per fare in modo che le autorità locali si assumono delle responsabilità reali.
Le politiche di indirizzo relative alla materia di immigrazione non fanno parte di una programmazione più generale della vita regionale relegandolo ad una materia particolare (vedere gli strumenti di programmazione annuale e poliannuale tipo finanziaria).
Non fa menzione di altri strumenti generali di programmazione settoriale quale ad esempio i piani sociali di zona, il PSR, i POR o altro, non fa menzione a conferenze di programmazione dei sindaci o tavoli concertativi con altri enti locali quali comuni e province o di tipo settoriali al fine di adottare progetti concordati finalizzati alla promozione di una piena cittadinanza, non fa menzione come le decisioni del Piano debba essere recepito e/o approvato ad esempio dalle leggi che regolamentano la salute o altro.
Non fa menzione della formazione professionale e dell’acquisizione dell’imprenditoria straniera.
Non crea nessun osservatorio o monitoraggio del fenomeno anche ai fini di un migliore programmazione.
Non si capisce scopi e funzioni della consulta rispetto al piano regionale o al sistema integrato.
Manca tutta la parte relativa alla promozione della cultura italiana tra i migranti e della cultura dei miranti verso il paese ospitante.
Non accenna alla promozione di una edilizia abitativa sociale
Non promuove o stimola la preparazione o la formazione agli uffici erogatori di servizi anche rispetto alle nuove prerogative nazionali e comunitarie che la materia ha.
Non fa cenno sula promozione e non attiva azioni che migliorino il mercato del lavoro.
Non tiene conto di azioni che uniformino il lavoro degli sportelli informativi locali in funzione al disbrigo burocratico, il pieno accesso ai servizi e il potenziamento della mediazione linguistica, di conflitto e di mediazione.
Non definisce i ruoli del difensore civico.
Non definisce nei piani di programmazione locale i luoghi di culto e cimiteriali e il rispetto delle norme alimentari e non tiene conto delle diverse festività nelle diverse religioni.
Non tiene conto dei fenomeni di grave sfruttamento e di tratta
Non fa accenno alcuno al servizio di informazione e comunicazione verso i cittadini stranieri anche attraverso l’adozione di certificati plurilingue
Non Fa menzione a quale capitolo o a quali capitoli del bilancio la seguente legge ha accesso..
Non si da termini intermedi di verifica di attuazione delle legge ed eventuale sua integrazione o modifica.
3 – Gli Statuti e le leggi regionali in materia di immigrazione.
STATUTI REGIONALI
Dopo le modifiche alla Costituzione italiana, dovute alle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e
- 3 del 2001 (13 Regioni su 15 a Statuto ordinario (mancano, infatti, la Basilicata e, dopo
la revoca del nuovo Statuto poco prima approvato, di nuovo il Molise) hanno ad oggi
sostituito integralmente i propri statuti, risalenti (ad eccezione dello Statuto umbro, già
integralmente sostituito nel 1992) agli anni Settanta. Negli statuti originari non potevano
figurare disposizioni in materia di immigrazione, in quanto all’epoca della loro
approvazione il tema non aveva ancora la rilevanza odierna: quella rilevanza che, al
contrario, ha indotto 12 delle 13 Regioni citate (ad eccezione del Veneto) ad inserire nei
nuovi recenti statuti disposizioni specifiche sull’immigrazione.
L’analisi delle disposizioni statutarie vigenti in queste 12 Regioni consente di rilevare
un’attenzione variabile al fenomeno. Alcuni disposizioni sono generiche come l’ art. 4,
comma 1, dello Statuto Marche). Altre si riferiscono agli stranieri «regolarmente
soggiornanti» (art. 7, co. 2, lett c dello Statuto Lazio), agli «immigrati residenti» (art. 2, co.
3, Statuto Liguria) o agli «stranieri residenti» (art. 2, co. 4, lett. h, Statuto Lombardia).
Vi sono poi disposizioni statutarie più “aperte”, ovvero che volutamente trascurano
specificazioni in ordine allo status giuridico degli immigrati beneficiari di quanto disposto,
ampliandone così il raggio di applicazione: il riferimento è genericamente alle «persone
immigrate» (art. 7, co. 7, Statuto Abruzzo; art. 4, co. 1, lett. t, Statuto Toscana; art. 8, co.
2, Statuto Umbria) o agli «immigrati» (art. 3, co. 1, Statuto Puglia), o indicano varie
tipologie, in particolare immigrati, profughi, rifugiati e apolidi (art. 2, co. 2, lett. h, come
modificato con la legge regionale n. 3 del 2010, di revisione statutaria, dello Statuto
Calabria; art. 8, co. 1, lett. o, Statuto Campania; art. 2, co. 1, lett. f, Statuto EmiliaRomagna;
art. 11, co. 1, Statuto Piemonte).
Il Governo non ha mai impugnato gli Statuti nella parte relativa ai destinatari degli Statuti
così come ora richiamata. Gli statuti sono stati impugnati di fronte la Corte costituzionale,
invece, in due circostanze, aventi il medesimo oggetto: l’estensione del diritto di voto agli
«immigrati» (art. 3, co. 6, Statuto Toscana) o agli «immigrati residenti» (art. 2, co. 1, lett. f,
Statuto Emilia-Romagna). La Corte non ha annullato le disposizioni contestate, pur
dichiarando che esse hanno soltanto valenza culturale e non anche giuridica (sent. n. 372
e n. 379 del 2004).
LEGGI REGIONALI
In tema di leggi sull’immigrazione le Regioni e le Province autonome possono essere
accorpate in 3 gruppi: il primo comprende le Regioni prive di una legge di settore (ovvero
di una legge espressamente dedicata alla materia immigrazione), ma comunque dotate di
disposizioni di rilevanza per i migranti contenute in leggi di altri settori; il secondo include
le Regioni aventi una legge di settore precedente il 2001; il terzo riguarda le Regioni che
dispongono di una legge di settore successiva al T.U. sull’immigrazione e alla revisione
del Titolo V della Costituzione. Le ragioni di tale suddivisione riposano nelle caratteristiche
comuni alle leggi riconducibili allo stesso gruppo.
REGIONI PRIVE DI UNA LEGGE DI SETTORE
(Molise, Provincia di Bolzano, Sicilia e Friuli Venezia Giulia).
TITOLO Disegno di Legge regionale:
“Norme per l’Accoglienza, la Tutela e l’Integrazione dei Cittadini Stranieri Migranti e dei Rifugiati”
Cambiare il Titolo del DDL in:
Norme per l’Accoglienza, la Tutela e l’Integrazione dei Cittadini Stranieri Migranti
Nota: Si è eliminato la parola “Rifugiato” (dal titolo del DDL) in quanto esso è una categoria particolare di migrante al pari degli sfollati, apolidi, richiedenti asilo. Vedi glossario. Altrimenti queste altre categorie sembrerebbe non essere prese in considerazione dal DDL e comunque necessitano di misure legislative adeguate specifiche anche se all’articolo 2, comma b queste diverse categorie sono tutte ascritte alla parola “rifugiato”. Questo potrebbe comunque determinare confusione.
Glossario:
- Rifugiato (in base alla convenzione di Ginevra del 1951) è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di fondati timori di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, o a causa di conflitti armati o di massicce violazioni dei diritti umani.
- Sfollato è colui che pur essendo stato costretto a fuggire in base alle stesse motivazioni riportate sopra per i rifugiati, non ha attraversato confini internazionali.
- Apolide è colui che non possiede la cittadinanza di nessun stato.
- Il richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese ed inoltra una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato.
- Il titolare di protezione internazionale è colui che dopo aver inoltrato la domanda di asilo in un paese è stato davanti alle apposite commissioni territoriali e che pur non avendo avuto lo status di rifugiato si è visto riconoscere una protezione umanitario o sussidiario. La protezione sussidiaria si riconosce a chi fugge da conflitti, senza soddisfare i requisiti della definizione di rifugiato, secondo la convenzione di Ginevra del 1951, ma che se venisse rimpatriato nel proprio paese sarebbe a rischio di vita per le condizioni di forte instabilità e insicurezza
Articolo 1: Finalità:
Comma 1: “ La regione Basilicata …….. concorre a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati …” uguale
Comma 2: uguale
Articolo 2 : Destinatari
Comma 1a: “I Cittadini di Stati … ed in regola con le disposizioni sull’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale…”
Comma 1° nuovo: I cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea e i cittadini neocomunatari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve norme più favorevoli applicabili nei loro confronti comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale (di seguito denominati Cittadini Stranieri Migranti).
Nota: da togliere “… in regola con le disposizione sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.” Questo per far salve la normativa costituzionale che prevede l’accesso ad alcuni diritti fondamentali di cui la sanità e l’istruzione a prescindere dalla posizione di straniero in regola o meno.
Comma1b: uguale
REGIONE MARCHE
Legge del 2009
Art. 2
(Destinatari)
- Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:
- a) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;
- b) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.
- Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi
del d.lgs. 286/1998, nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda
generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.
Articolo 3: Obiettivi
Comma 1: “La Regione Basilicata in Accordo con gli Enti Pubblici e le Organizzazioni non Governative …”
Nota: Quando cita le ONG vuol fare riferimento anche alle ONLUS o a tutto il Terzo Settore e quindi anche alle cooperative di tipo sociale e altre?
Storicamente la prima legge che prevede norme sul volontariato è la n.49 del 1987, che detta una disciplina organica sulla Cooperazione Italiana con il Paesi in Via di Sviluppo (PVS), Nel 1991 (legge n.266) il legislatore, riconosciuta il valore sociale e l’importanza dell’attività di volontariato tenta di dettarne una disciplina organica. Ma è la legge più recente, il D.Lgs 460/97 (norme di riordino della disciplina fiscale degli enti non commerciali – Enti No Profit) che introducendo la nuova figura delle Organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (Onlus) detta la normativa di più vasta applicazione. E’, in un certo senso, il circolo più largo dal quale conviene partire per orientarsi in quella che, nel frattempo, è divenuta una vera selva di sigle. …..
….Con la denominazione “Enti No Profit” si identificano tutte quelle organizzazioni (associazioni, circoli , comitati etc) che svolgono attività senza scopo di lucro. ….
…La differenza che ci porta ad identificare, all’interno delle No Profit le O.N.L.U.S (Organizzazioni Non Lucrative d’Utilità Sociale è l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’attività svolta senza scopo di lucro: nelle ONLUS i destinatari dell’attività svolta dall’organizzazione sono soprattutto terzi rispetto ai soci – categorie sociali svantaggiate etc (public service) – le No Profit svolgono invece attività soprattutto per i soci e gli iscritti, come avviene in un circolo sportivo (member service). …
…Un’ulteriore precisazione: la normativa della 266/91 prende in esame solo organizzazioni di volontariato che operino sul territorio nazionale. Non possono, in altre parole, iscriversi nel registro regionale ad esempio Associazioni che operino nella cooperazione internazionale (che tuttavia possono iscriversi come ONLUS). …
… Le Organizzazioni non Governative sono associazioni di volontariato, (quindi “ONLUS”) che operano nel campo specifico della cooperazione allo sviluppo. La definizione trova la sua fonte nella legge 49/87…
Da Cambiare in: “La Regione Basilicata in raccordo con gli enti pubblici e le Organizzazioni no profit promuove la realizzazione del SIRM per l’Inclusione dei Rifugiati e dei Citttadini Stranieri migranti finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: …”
nota : “ … propone la realizzazione del SIRM per l’inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri finalizzati ai seguenti obiettivi:…”
: non si capisce quali funzioni ha il SIRM, se è un organismo solo consultivo e/o operativo nell’inclusione dei cittadini stranieri o un modello da perseguire e costruire affinché tutto il territorio regionale possa avere e rispondere ad una linea comune o un sistema che indica il modo di operare a livello regionale. Non specifica chi ha la titolarità a partecipare, i compiti e le funzioni di questi al suo interno.
Ammesso che questo sia un organismo, gli obiettivi che si propone di raggiungere sono comuni e si sovrappongono a quelli di altri organismi istituiti dal DDL soprattutto a quelli che potrebbero essere le prerogative della Consulta degli Immigrati.
Inoltre il finanziamento previsto da parte del Piano Regionale Immigrazione (art. 5 Interventi) non si capisce a cosa deve servire e chi lo utilizzerà.
Comma 1a:
Nota: si propone di togliere dall’Articolo 3 (obiettivi) tutto il comma in quanto è una considerazione e non un obiettivo.
Comma 1a: “considerare i fenomeni migratori come componente strutturale….. “
questa è una considerazione che potrebbe andare nelle premesse e non un obiettivo da perseguire.
Comma 1b: uguale
Comma 1 c: “…dare piena attuazione alle convenzioni internazionali …”
Questo punto andrebbe messo nelle premesse del DDL alla quale la legge dovrebbe ispirarsi e nel quale trovare le linee ideali in cui dovrebbe muoversi negli obiettivi, ribadire la rimozione degli ostacoli per arrivare al pieno godimento dei diritti fondamentali, sociali e civili oltre quelli di nuova emersione fra cui il Diritto a Migrare e alla libertà di Stabilizzarsi in ogni luogo, il Diritto dello jus soli, etc. ribadendo in questo anche la tutele delle fasce vulnerabili.
Comma 1d: “… accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno ….”
Aggiungere: Fornire strumenti che aiutino ad accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione….
Comma 1e: “ e) valorizzare la presenza dei cittadini stranieri …”
Nota: Questo sembra essere discriminatorio verso i cittadini non stranieri.
Cambiare in: valorizzare presso le Comunità locali come concreta occasione di apertura ai fenomeni di globalizzazione le culture provenienti da altri Paesi ai fini dell’integrazione con esse favorendo processi che ostacolino il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, favorire nuove iniziative culturali ed economiche “anche nel campo….” . Istituendo un Gruppo di Lavoro ad hoc
Comma 1f: “acquisire conoscenze strutturali e aggiornate sui flussi migratori che interessano il territorio regionale…”
da Cambiare in : costruire un sistema integrato al fine di acquisire conoscenze strutturali e aggiornate che monitorizza il fenomeno delle migrazioni in Basilicata dando una completa e pubblica informazione a tutti gli organi informativi e di ricerca.
Comma 1h: “promuovere la convivenza civile e l’Integrazione … “
Aggiungere: … promuovendo la formazione delle Consulte degli Immigrati Locali quale organo centrale di discussione dei regolamenti locali al fine di una gestione condivisa del bene pubblico con la presenza in seno ai Consigli Comunali di un rappresentante dei migranti con funzioni consultive.
La Consulta degli Immigrati può esprimere pareri e fare proposte agli organi di gestione e al Consiglio Comunale. Il rappresentante in seno al Consiglio Comunale dovrà essere scelto di volta in volta seconda una scadenza di breve periodo e tenendo conto delle diverse nazionalità e etnie riconosciute all’interno di queste.
La Consulta viene eletta appena dopo l’insediamento della nuova giunta comunale o provinciale, non oltre i sei mesi dal suo insediamento, deliberando le elezioni all’interno della comunità nuova e residente di immigrati. Essa sarà composta da un numero congruo e dispari di rappresentanti tenendo conto delle diverse nazionalità ed etnie riconosciute. La stessa è coadiuvata dall’Assessore con delega all’Immigrazione o da suo sostituto e dal Segretario Comunale. Alla prima seduta della Consulta degli Immigrati si delibera il regolamento di funzionamento della stessa e si eleggono gli organi di rappresentanza.
Comma 1i : “contrastare le forma di razzismo e di discriminazione…”
Da Aggiungere: …. Promuovere un nuovo strumento di incentivi e disincentivi nei diversi settori produttivi quando si ravvisano casi di sfruttamento lavorativo e di schiavismo lavorativo, sessuale e di tratta. Costituirsi parte civile in procedimenti che riguardano casi di grave sfruttamento e ogni qual volta si evidenzia l’umiliazione della persona umana. Incentivare tutte quelle pratiche di tutela presso gli enti convenzionati per la tutela della persona e per il suo inserimento lavorativo e sociale. (art. 18 della Bossi Fini e simili)
Comma 1j: “favorire lo sviluppo dell’associazionismo…” uguale
Comma 1k: “sostenere iniziative di cooperazione internazionale”
Da aggiungere: … prestando attenzione alle nazionalità presenti sul territorio regionale al fine di aprire scambi culturali, progetti internazionali e di cooperazione di sviluppo reciproco, canali umanitari e quant’altro necessita per un rapporto di reciproco scambio con i Paesi di origine delle popolazioni migranti residenti in Basilicata.
Da aggiungere comma 2: La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciutole dall’ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al difuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani.
Art. 14
(Centri di accoglienza e centri servizi)
- La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciutole dall’ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio
regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al difuori del medesimo quadro di garanzie previsto
a tutela dei cittadini italiani. - I Comuni e le Comunità montane, anche attraverso la programmazione degli ambiti territoriali sociali e con il concorso della Regione, promuovono e incentivano l’istituzione di:
a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l’adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l’accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari l’inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati. - Per la gestione dei centri di cui al comma 2,i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente, con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività
assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati. - La Regione assicura il coordinamento dei centri servizi di cui al comma 2, lettera b).
- Le Province promuovono ed incentivano l’istituzione di centri polivalenti provinciali, anche autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all’articolo 9, per assicurare l’integrazione sociale, l’avviamento al lavoro e l’agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE.
Articolo 4: Piano Regionale per l’Immigrazione
Comma 1: “Il Consiglio Regionale approva il Piano Regionale per l’Immigrazione che definisce le Linee Guida di Programmazione Integrata in favore dei cittadini stranieri ….. “
Nota: In questo comma si toglie l’autonomia di programmazione e di organo consultivo al SIRM dovendo fare questo proprie le Linee guida della Giunta.
Da cambiare in: Il Piano Regionale per l’Immigrazione detta le Linee Guida in materia di immigrazione. Il Consiglio Regionale approva il Piano Regionale per l’Immigrazione (PRI) tenendo conto delle indicazioni del SIRM e degli altri organi consuntivi di cui la Consulta Regionale dell’Immmigrazione e di gestione, dopo approvazione della commissione regionale con ambito prevalente. Il Piano Regionale è redatto e proposto dalla Giunta Regionale.
Comma 2: “ Il Piano Regionale per l’Immigrazione ha valenza annuale…”
Nota: Uno strumento così importante e per come è stato organizzato all’interno di questo DDL se si vuole che funzioni non può avere certo una cadenza annuale altrimenti sarebbe molto meglio istituire un nuovo dipartimento e questo sia in termini di risparmio economico che di risorse umane… inoltre la materia riguardante i migranti o meglio il fenomeno ha un andamento così lento e prevedibile in una regione come la nostra per cui la discussione annuale di questo strumento potrebbe appesantire le attività ordinarie degli organi regionali. Certo ci sono i casi in cui la regione è investita da emergenze di cui quelli determinati da crisi contingenti internazionali o interne ma in genere queste sono normate dai governi dello Stato con risorse nazionali o affrontabili con altri strumenti. In questo caso buone politiche di accoglienza fanno si che il peso di queste emergenze sia ben accompagnato dalla normativa regionale ordinaria, dalle strutture sul territorio predisposte e dalle risorse umane quando ben preparate.
In questo modo si da corso alla fase di uscita dalle emergenza della nostra regione.
Da cambiare in: Il PRI viene redatto e approvato dal Consiglio Regionale dopo l’insediamento della nuova giunta e su proposta della stessa. Ha valore quinquennale e comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio Regionale. Il PRI viene rivisto ogni qualvolta cambiano le condizioni principali per il suo funzionamento o in casi contingenti. È elaborato sulla base dei fabbisogni relativi alla presenza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati in Basilicata tenendo conto del contesto italiano e comunitario e della normativa vigente, fatte proprie la indicazioni pervenuta dalla Consulta Regionale dei Migranti e dalla Conferenza Regionale per i Migranti.
Comma 3: “All’interno il PRI è presente una specifica sezione dedicata alle attività di accoglienza, tutela e integrazione per i rifugiati.” Uguale
Comma 4: “ il PRI definisce anche le metodologie per far fronte ai flussi migratori straordinari….. per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza.”
Nota: non ha senso che il PRI possa definire le “metodologie per far fronte ai flussi migratori straordinari… per la prima accoglienza ai soggetti riconosciuti in termine di Legge (e quindi si presume da una Legge Statale) il diritto a un Trattamento Temporaneo di Accoglienza. In quanto queste sono state sempre prerogativa delle Leggi Italiane.
Da Cambiare in: Il PRI definisce le strategie per far fronte ai flussi migratori straordinari conseguenti a crisi internazionali, nazionali e regionali di qualsiasi natura ai fini di una prima accoglienza rivolta ai soggetti ritenuti tali anche in termine di legge riconoscendo loro il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza.
Comma 5: “Il PRI esplicita gli indirizzi, le strategie, gli obiettivi, …e sulla base dei finanziamenti stanziati, definisce gli interventi con le azioni da attivare, … ”
Da Cambiare: Il PRI esplicita gli indirizzi, le strategie, gli obiettivi, le attività anche di monitoraggio, definisce gli interventi con le relative azioni da attivare, i soggetti ammissibili, le risorse organizzative, tecniche e finanziarie, stabilisce con apposite linee guide le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.
Comma 6: istituzione del TAVOLO TECNICO OPERATIVO da togliere
Comma 7: “Il PRI è predisposto dal Dipartimento Presidenza della regione…….. “
Da togliere: ” ….e stabilisce annualmente, con apposite linee guide, le procedure e i termini per la presentazione dei progetti…..” fino alla fine del comma.
Articolo 5: Interventi
Nota: gli interventi riguardano solo la posta finanziaria ma non dice da dove si devono prendere i soldi, e quindi i capitoli del bilancio, mette dei vincoli alle voci di spesa senza prevedere che ci possano essere altre esigenze di spesa, deresponsabilizza i diversi dipartimenti ognuno dei quali dovrebbe intervenire seconda una sua programmazione e nelle problematiche specifiche.
Comma 1: “Nell’ambito del PRI di cui all’Art.4 i finanziamenti sono finalizzati ai seguenti interventi:
Comma 1a) : “Realizzazione del SIRM”
Nota: manca la funzione che questo deve avere, il limite territoriale, i compiti e il suo funzionamento, chi lo convoca chi lo presiede, chi lo organizza…. Non si capisce questo SIRM che cosa è e a che cosa serve la posta finanziaria.
Comma 1b: ?
comma 1c: ?
comma 1d: ?
comma 1e: ?
comma 1f: ?
comma 1g: ?
comma 1h: “Ristrutturazione e adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all’ospitalità dei rifugiati”
da Cambiare in: efficace politiche della casa e dei centri aggregativi anche per i migranti con particolare attenzione ai richiedenti di protezione umanitaria e ai rifugiati, anche attraverso la materia delle autoristrutturazioni .
comma 1i: da togliere
Comma 2: “Sono titolari degli interventi, nell’ambito … , … che hanno nelle proprie finalità l’accoglienza e l’inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti.”
Da togliere: “… che hanno nelle proprie finalità l’accoglienza e l’inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti.”
Comma 3: nota: le priorità finanziarie devono essere incluse nei bandi non nel DDL
Comma 4: nota: la percentuale di cofinanziamento deve essere incluso nei bandi a seconda delle leggi a cui attingere i fondi
Comma 5: si ripete, come sopra nel cofinanziamento
Articolo 6: Integrazione con l’Attività ordinarie della Regione
Articolo 7: Carta dei Servizi e Sportelli Informativi
Comma 1:
Comma 2:
Comma 3:
Articolo 8: Conferenza Regionale per i Migranti
Comma 1:
Comma 2:
Comma 3:
Articolo 9: Consulta Regionale per i Cittadini Stranieri Migranti e Rifugiati
Comma 1: uguale
Comma 2: “ La consulta svolge funzione di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati…”
Da Cambiare in: La consulta è un organo consultivo con funzione di fare proposte in materia di immigrazione e integrazione sociale e lavorativa degli immigranti, anche in raccordo con i Consigli Territoriali per l’Immigrazione istituiti presso le prefetture di Potenza e di Matera. In particolare: …
Comma 2a) …
Comma 2b) …
Comma 2c) …
Comma 3: “ La consulta si riunisce … su convocazione del Presidente della Giunta … “
Da Cambiare: La consulta si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi su convocazione della stessa. La prima convocazione avviene per mezzo del Presidente della Giunta regionale.
La consulta è costituita:
comma 3a) “dal Presidente della Giunta …. che ne assume funzioni di Presidente “
da Cambiare in : Nella prima seduta e nelle successive fino alla formazione dell’Organismo di Presidenza della Consulta (OPC) dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato . Successivamente alla formazione dell’OPC da un componente del Dipartimento della Giunta Regionale con funzione di rappresentanza e senza delega di voto quando questo ne è richiesto .
Comma 3b) : “dai dirigenti generali o loro delegati …”
Da cambiare in: dai Dirigenti Generali o loro delegati dei diversi dipartimenti ogni qualvolta richiesti dall’OPC ad intervenire su temi specifici con funzioni di supporto alle attività della consulta e a ogni componente della consulta stessa .
Comma 3c): “da sei rappresentanti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati …… “
Da Cambiare in: da una maggioranza significativa di rappresentanti immigrati residenti in Basilicata delle diverse comunità membri delle Consulte degli Immigrati Comunali o Provinciali, la dove esistono, membri di associazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni che si occupano di immigrazione con un numero di immigrati prevalenti o significativi tra gli associati, membri di associazioni di immigrati designate da queste iscritte al registro regionale anche di protezione civile. Possono far parte anche singoli immigrati che si sono distinti in qualche attività culturale, artistica, scientifica, o per merito.
La scelta dei candidati alla consulta, la dove arrivano domande di partecipazione maggiori al numero stabilito viene fatta sulla valutazione dei curriculum degli organismi o delle associazioni che li hanno presentati o sul curriculum di ognuno dei richiedenti quando autocandidati da parte del Dipartimento della Giunta Regionale e ratificata dal Consiglio Regionale.
Comma 3d) “da tre rappresentanti designati tra le associazioni, … “
Da Aggiungere: La scelta dei candidati alla consulta, la dove arrivano domande di partecipazione maggiori al numero stabilito viene fatta sulla valutazione dei curriculum delle associazioni o fondazioni e altri enti che li hanno presentati da parte del Dipartimento della Giunta Regionale e ratificata dal Consiglio Regionale.
Comma 3e)…
Comma 3f)…
Comma 3g)…
Comma 4: …
Comma 5: …
Da Cambiare: Entro 90 giorni dalla designazione della Consulta Regionale la stessa si fornisce di un autoregolamento ed elegge l’organo di rappresentanza della consulta, stabilisce il suo funzionamento, crea i gruppi di lavoro sui temi specifici.
Da Aggiungere Comma 6: ad ogni componente esterno all’organizzazione regionale o qualora non è previsto altro compenso per funzioni di partecipazione alla consulta viene assicurato un gettone di presenza non inferiore al rimborso delle spese di viaggio.
Articolo 10: Registro delle Associazione e degli Enti per Fenomeni Migratori
Comma 1: “ entro centoventi giorni…”
da Aggiungere: si abroga con la stessa la legge che istituisce il Registro delle Associazioni e ………….. previa comunicazione alle associazioni iscritte in questo registro e la dove permangono le condizioni generali di questi organismi che operano nel campo delle migrazioni passano di ufficio in questo nuovo registro.
Comma2: uguale
Articolo 11: Registro Regionale dei Mediatori Culturali uguali
Articolo 12: Abrogazione uguali
Articolo 13: Norma Finanziaria
Da aggiungere: … Si provvede ad istituire apposito capitolo per il funzionamento della Consulta Regionale degli Immigrati.