Tu si, tu no. Il diritto d’asilo nell’epoca degli hotspot. Le registrazioni dell’incontro

449827Gli attuali hotspot, voluti dall’Unione Europea per garantire il diritto all’asilo, si stanno rivelando una nuova forma di gestione delle migrazioni, che unisce meccanismi vecchi e nuovi.Di fatto, quello che sta accadendo a Lampedusa e Pozzalo, con la produzione di centinaia di resipingimenti “differiti”, sta producendo effetti devastanti, minacciando lo stesso diritto di asilo che si vorrebbe tutelare.

 

Come riporta ASGI questi hotspot di recente attivazione (Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani e Lampedusa), si stanno configurando i come luoghi chiusi nei quali operano le forze di polizia italiane, supportate dai rappresentanti delle agenzie europee (Frontex, Europol, Eurojust ed EASO, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo), in cui gli stranieri appena sbarcati in Italia sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici ai fini della loro identificazione e sarebbero poi distinti e qualificati come richiedenti asilo o migranti economici e a seconda di questo tipo di “catalogazione” sommaria sarebbero poi inviati alle strutture di accoglienza per richiedenti asilo oppure sarebbero destinatari di un provvedimento di respingimento per ingresso illegale e poi lasciati sul territorio italiano senza alcuna misura di accoglienza non essendo comunque possibile alcun rimpatrio.
È necessario chiarire la natura giuridica di tali luoghi, ribadire che ogni straniero soccorso in mare e sbarcato 1) ha il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili sulla sua situazione giuridica e ha il diritto di manifestare in qualsiasi momento (anche quando già si trova da tempo in Italia) la volontà di presentare domanda di asilo, 2) non può essere respinto od espulso senza una valutazione completa della situazione della persona o soltanto perché le autorità di pubblica sicurezza presumono che la sua nazionalità o lo Stato di provenienza non abbia alcuna rilevanza ai fini di un’ipotetica domanda di asilo o sulla base di accordi bilaterali conclusi n forma semplificata con gli Stati di origine, e 3) non può essere sottoposto ad identificazione soltanto nei casi, nei modi e nei termini previsti dalle norme UE e dalle norme italiane, ma in generale non può essere sottoposto a misure coercitive per i rilievi fotodattiloscopici, né può essere trattenuto con misure coercitive al solo fine di essere identificato.

Intervengono:
Salvatore Fachile, avvocato Asgi
Loredana Leo, avvocato Asgi
Francesco Rita, psicologo di Medici Senza Frontiere a Pozzallo

con la moderazione di Claudia Paladini di Laboratorio 53

Fonte: Laboratorio 53