da Immigrazione Oggi:Prorogati al 31 dicembre 2013 i termini per l’assunzione di lavoratori formati all’estero e per la conversione dei permessi CE per lungo soggiornanti rilasciati da altro Stato Ue.

05 luglio 2013Prorogati al 31 dicembre 2013 i termini per l’assunzione di lavoratori formati all’estero e per la conversione dei permessi CE per lungo soggiornanti rilasciati da altro Stato Ue.

Lo rende noto la circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno scorso.

Tempo in più per l’ingresso di lavoratori extra Ue formati all’estero e per chi, in possesso di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Paese Ue, deve convertire il proprio permesso in uno per motivi di lavoro subordinato o autonomo per potere lavorare in Italia. A renderlo noto la circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno scorso che proroga alla data del 31 dicembre 2013 il termine ultimo inizialmente fissato al 30 giugno 2013. Per quanto riguarda l’assunzione di lavoratori extraue formati all’estero, la proroga, dichiara la circolare, è stata concessa poiché la quota di 4.000 ingressi per questi lavoratori, stabilita dall’art.2 del D.P.C.M. del 13.03.2012 ai sensi dell’art.23 del Testo unico sull’immigrazione,  risulta essere stata utilizzata in modo estremamente ridotto (appena il 7% della disponibilità). I datori di lavoro interessati possono presentare le domande di assunzione inviando per via telematica la richiesta di nulla osta al lavoro attraverso il Modello B-PS disponibile sul sito del Ministero dell’interno. I lavoratori stranieri che possono essere assunti attraverso tale canale sono i lavoratori residenti all’estero che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine e che, conseguito il relativo attestato di frequenza, siano stati inseriti nelle  liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Stessa data anche per chi, per potere lavorare in Italia, deve convertire il proprio permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro Ue in  un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo. Anche in questo caso, poiché le quote riservate dal D.P.C.M. del 16 ottobre 2012 per la conversione di questi permessi in permessi per lavoro subordinato (500) e quelle per la loro conversione in permessi per lavoro autonomo (250) sono state scarsamente utilizzate (nella misura rispettivamente del 50% e del 5% circa) il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 31 dicembre 2013. In questo caso le domande vanno presentate utilizzando il Modello LS per la conversione in permesso di lavoro subordinato, il Modello LS2  per conversioni in lavoro autonomo, il Modello LS1 per la richiesta di nulla osta al lavoro domestico disponibili sul sito del Ministero dell’interno. (Maria Rita Porceddu)

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