NORMATIVA: La legge 1 agosto 2011, n. 129 ha convertito il DL 89 dello scorsogiugno
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La legge 1 agosto 2011, n. 129 ha convertito il DL 89 dello scorsogiugno. Ora si attende il regolamento di attuazione.
Il testo è disponibile sul sito www.retenirva.it,sezione "Direttiva europea Rimpatri" al link "riferimentinormativi".
Di seguito si evidenziano alcune peculiarità.
Il decreto legge n. 89 del 23giugno 2011 recante “misure di recepimento delle direttive europee sullalibera circolazione dei cittadini e sul rimpatrio degli immigrati irregolari”è stato convertito con modificazioni nella Legge 2 agosto 2011, n. 129.
Le novitàconfermate dalla Legge di conversione approvata, riguardano:
a) l’espulsione conaccompagnamento alla frontiera degli immigrati irregolari consideratipericolosi per ragioni di ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o per ilrischio di fuga*
* condizioni in cui si configura il rischio di fuga, ovveroquando lo straniero:
– non abbia un documento di viaggio (passaporto oaltro documento equipollente) valido
– non possa dimostrare la disponibilità di un alloggiodove sia facilmente reperibile
– abbia in precedenza dichiarato false generalità
– abbia violatoil termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingressoo una delle misure limitative della libertà impostegli in relazione alrimpatrio;
b) il prolungamento dellapermanenza nei CIE da 6 a 18 mesi;
c) l'estensione da 5 a 7 giornidel termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionalesu ordine del questore – nel caso non sia stato possibile il trattenimentopresso i Centri di identificazione ed espulsione.
d) Viene introdotta (art 13co 5 del TU 286/98) la possibilità per lo straniero(irregolare)destinatario di un provvedimento di espulsione, qualora non ci siano lecondizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera (co. 4 art 13), dichiedere al Prefetto ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, di optare per la partenzavolontaria, con un termine compreso fra i 7 e 30 giorni (prorogabile,se necessario) anche usufruendo di programmi di rimpatrio volontario eassistito.
Il Prefetto, valutato il singolo caso, con lostesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciarevolontariamente il territorio entro il termine concesso.
Si prevede inoltre, che qualorasia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chieda allostraniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti edisponga specifiche misure** (**consegna passaporto, obbligo di dimora, obbligodi presentazione presso ufficio di polizia).
Si prevede la convalida da partedel giudice di pace entro 48 ore e la violazione di una delle misure adottatee' punita con multa fino a 18.000 euro e l'espulsione coattiva.
Acquisita la prova dell'avvenutorimpatrio, a seguito di comunicazione della prefettura anche in via telematica,la questura avvisa l'autorità giudiziaria competente in relazione al reato disoggiorno illegale.
Non può accedere alla misuradel rimpatrio volontario assistito lo straniero che, anche setrattenuto nel CIE, qualora non sia stato possibile eseguire conimmediatezza l’accompagnamento alla frontiera (art 14),
· ne abbia già fruito in passato
· sia destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva per pericolosità,per violazione del termine per il rimpatrio volontario o a seguito di sentenza
· abbia violato il divieto di reingresso, l'ordine del questore dilasciare l'Italia o una delle misure limitative della libertà personale impostedal questore
e) lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione (art. 13 co 13) non può rientrare in Italia per un periodo non inferiore ai 3 anni e non superiore ai 5 (salvo casi specifici), senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno. Lo straniero che si è avvalso del termine per la partenza volontaria (art 13 co 14), e che fornisce prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine previsto, può chiedere la revoca del divieto di reingresso.
L’aver effettuato il rimpatrioassistito comporta l'interruzione del procedimento relativoal reato di soggiorno illegale
Il sottrarsi al programmadi rimpatrio assistito da parte dello straniero comporta la sua espulsionecoattiva con accompagnamento alla frontiera (art 14-ter, co 4)
g) allo straniero identificatodurante i controlli di frontiera in uscita non viene contestato il reato diimmigrazione illegale
Il respingimento e l'espulsione didisabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figliminori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sonoeffettuati con modalità adatte al caso particolare.
Il Ministero dell’interno,con decreto specifico da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata invigore della Legge di conversione, definirà Linee Guida per la realizzazionedei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando i criteri di prioritàche tengano conto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero, comedefinito all’art 19 comma 2 bis del TU immigrazione, nonché i criteri perl’individuazione delle organizzazioni, enti e associazioni esperte nel settoredei rimpatri.
Ringraziando perl'attenzione, con le colleghe dello staff nazionale di NIRVA, porgo cordialisaluti.
CarlaOlivieri
AICCRE,Resp. Progetto NIRVA
