da ASCA: Ue, favoreggiamento immigrazione clandestina, legittime sanzioni penali

Ue: favoreggiamento immigrazione clandestina, legittime sanzioni penali

10 Aprile 2012 – 16:14

(ASCA) – Roma, 10 apr – Uno Stato membro puo' sanzionare penalmente il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quando i cittadini di paesi terzi dispongano di un visto che e' stato ottenuto fraudolentemente e non sia stato ancora annullato. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea che ha diffuso oggi una sentenza relativa a un traffico di immigrazione clandestina scoperto in Germania.

Secondo la Corte, ''se vi sono fondati motivi per ritenere che un visto e' stato ottenuto in maniera fraudolenta, esso viene annullato. La cancellazione e', in linea di massima, effettuata dalle autorita' competenti dello Stato membro di emissione, ma puo' anche essere effettuata dalle autorita' competenti di un altro Stato membro, nel qual caso vanno pero' informate le autorita' del Paese in cui e' stato rilasciato il visto''.

La Corte rileva, in primo luogo, che ''il diritto dell'Unione disciplina le condizioni di emissione, cancellazione o abrogazione dei visti di soggiorno, ma non contiene alcuna regolamentazione che preveda sanzioni penali in caso di violazione delle condizioni. Tuttavia, il modulo di domanda di visto contiene una sezione in cui il richiedente e' informato che qualsiasi falsa dichiarazione comportera' una serie di sanzioni, tra cui la cancellazione del visto e puo' comportare anche un'azione penale''. ''La legislazione UE – ricorda la COrte – esorta inoltre, ciascuno Stato membro a prendere le misure necessarie'' per fronteggiare il traffico di immigrazione clandestina assicurando sanzioni penali ''efficaci, proporzionate e dissuasive''. Dunque, l'Unione, non solo non puo' opporsi alla decisione di uno Stato membro di introdurre procedimenti penali nei confronti di qualsiasi persona che consapevolmente abbia aiutato un cittadino extracomunitario ad entrare illegalmente sul territorio dello Stato membro, ma richiede espressamente allo Stato membro stesso di muoversi in tal senso.

Gli Stati dell'Unione sono, quindi,rileva la Corte, ''di fronte a due obblighi: il primo e' quello di non fare nulla per ostacolare la circolazione dei titolari di visti regolarmente rilasciati. Il secondo e' di attuare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro gli autori dei reati, compresi i contrabbandieri. Questi obblighi devono essere proseguiti''.

 

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