Riceviamo da Rafaella Maria Cosentino, giornalista

 
 
Oggi ho ricevuto un bel diniego tondo tondo alla mia richiesta di visitare il Centro di identificazione e di espulsione di Bari dalla prefettura competente, per "manutenzione straordinaria". Le notizie sul Cie di Bari sono di oggettivo interesse pubblico, visto che tra pochi giorni si terrà l'udienza che vede imputati il ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazioni dei diritti umani nel Cie, per avere costituito nel centro "un carcere extra ordinem non dichiarato" secondo l'accusa della Class Action procedimentale intentata dagli avvocati Luigi Paccione e Alessio Carlucci, sostenuti dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia.
A maggior ragione dopo l'inchiesta firmata con il collega Alessio Genovese su Repubblica http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/06/09/news/cie_le_galere_fuorilegge-36862905/
Ritengo questo comportamento dei poteri pubblici sia un "eccesso di potere" e una "VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 21 COST. – ART. 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI – ART. 11 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA", secondo quanto ha stabilito il Tar del Lazio lo scorso 18 maggio con la sentenza che dichiarava illegittimo il divieto d'accesso ai Cie e ai Cara ai giornalisti".
I giudici, tra l'altro, hanno scritto: "In definitiva, la libertà di stampa svolge un ruolo fondamentale nel dibattito democratico, tale da non sopportare l’introduzione di limiti atti a restringerla, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo allorchè questa ha affermato che i giornali sono i cosìdetti “cani da guardia” (watch dog) della democrazia e delle istituzioni,anche giudiziarie, risultando pacifico l’enorme interesse della comunità nazionale per la corretta e puntuale esplicazione di ogni attività pubblica,onde critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre lepubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non solo giustificate, ma anche propiziate (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. V, 9 febbraio 2011)".

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