da Terre Libere. org: Lampedusa, gestione emergenziale a emergenza finita

Lampedusa, gestione emergenziale a emergenza finita

Immigrazione. Lunghi trattenimenti e tensioni nei centri siciliani

L`anno scorso, all`epoca dell`«emergenza Nord Africa», Lampedusa fu militarizzata e divenne una zona rossa dove il diritto era sospeso. Ora gli arrivi sono calati dell`80%, ma l`intera Sicilia diventa terra di reclusione. La gestione emergenziale, non giustificata dai numeri, comporta tempi lunghissimi di trasferimento, sovraffollamento e tensioni. Dall`isola delle Pelagie a Mineo, l`incapacità italiana di gestire l`ordinario.

Il centro di Lampedusa prima dell’incendio del settembre 2011

 

Lo scorso anno, l`anno dell`emergenza immigrazione  dal Nord Africa, era stata Lampedusa ad essere trasformata in una zona  di confinamento militarizzata, una zona rossa nella quale erano sospesi  i più elementari diritti fondamentali della persona umana. Quest`anno  è l`intera Sicilia, in tanti luoghi nascosti, che diventa una zona  di sospensione del diritto, a seconda delle esigenze di contrasto dell`immigrazione  irregolare e di accoglienza/detenzione dei richiedenti protezione internazionale.

Malgrado la diminuzione sostanziale degli arrivi, solo il 20 per cento  rispetto allo scorso anno, si continua a praticare una politica di emergenza  proprio quando si annuncia che i finanziamenti dello Stato alla Protezione Civile, per gli interventi sulla c.d. emergenza immigrazione Nord africa,  cesseranno al 31 marzo 2013 (termine prorogato di recente con un provvedimento  che comunque appare privo di copertura finanziaria).

E l`emergenza  che lo scorso anno si «concentrava» sull`isola di Lampedusa si  trasferisce, per effetto delle scelte del governo, su quelle strutture  di accoglienza dove vengono trasferiti i migranti dopo settimane di  blocco a Lampedusa, persone già esasperate da una lunga attesa in un  limbo giuridico intollerabile e in condizioni di trattenimento contrarie  alla dignità della persona umana. A Mineo, dove al massimo potrebbero  trovarsi 1800 migranti, si sarebbe arrivati addirittura ad oltre 3000  persone, alcune in attesa da tempo di un responso sulla loro richiesta  di asilo, altre appena arrivate da Lampedusa dopo settimane di accoglienza/detenzione.  Questo e non un inesistente aumento degli arrivi, come sostengono alcuni  mezzi di informazione, determina il clima di tensione che  nei  giorni scorsi è sfociato in diversi incidenti all`interno del Cara  di Mineo.

Da alcuni mesi le persone appena sbarcate a Lampedusa  e nelle altre località della costa meridionale, da Mazara del Vallo  a Porto Palo di Capo Passero, anche quando sono salvate in mare ed entrano  irregolarmente nel nostro territorio per esigenze di soccorso, vengono  confinate per settimane in strutture dallo status giuridico assolutamente  incerto, in condizioni di totale promiscuità, e per un tempo indeterminato,  al punto che sono sempre più frequenti gli scontri etnici e le iniziative  di protesta.

Da ultimo, mentre si mantiene sottodimensionato il sistema  di protezione per richiedenti asilo sul territorio nazionale, si sta  pericolosamente gonfiando una bolla di emergenza immigrazione nel CARA  (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Mineo. Piuttosto che  praticare una accoglienza diffusa in tutte le regioni italiane si continua  a concentrare in questa struttura migliaia di persone in attesa della  decisione della commissione territoriale o del giudice del ricorso contro  il diniego, presso il tribunale di Catania.

L`ultima scintilla, che  ha fatto deflagrare una situazione già incandescente da settimane,  è stata il trasferimento nel mega CARA di Mineo, nei giorni scorsi,  di 400 migranti salvati in acque internazionali e poi giunti a Lampedusa  prevalentemente di origine sub sahariana, dunque generalmente ammessi,  a differenza dei maghrebini, alle procedure di asilo.  Evidentemente  non si voleva o non si poteva, per carenza di posti, trasferirli in  altre strutture di accoglienza ubicate in altre regioni italiane.

Ormai anche i potenziali richiedenti asilo, subito  dopo l`ingresso nel territorio, o il salvataggio in mare, sono sottoposti  a lungi periodi di trattenimento amministrativo. Numerosi rapporti di  importanti agenzie internazionali, da ultimo l`allarme dell`OIM,  hanno evidenziato come sovente gli stranieri vengano trattenuti presso  gli attuali centri di prima accoglienza per periodi di tempo considerevolmente  lunghi, variabili da alcuni giorni fino a settimane o mesi, senza che  la normativa definisca con chiarezza e tassatività i diritti degli  stranieri presenti e senza che tale situazione di effettiva limitazione  della libertà personale sia sottoposta ad alcun controllo giurisdizionale.

Va sottolineato che tale situazione, non è conforme alla legislazione  italiana in materia di provvedimenti limitativi della libertà, violando  in particolare l`art.13 della Costituzione italiana, e potrebbe altresì  configurarsi una violazione dell`art. 5 comma 1 della Convenzione  Europea dei diritti Umani (CEDU). Una situazione che è stata oggetto  delle vive preoccupazioni espresse dal Gruppo sulla detenzione arbitraria  istituito in seno allo Human Rights Council delle Nazioni Unite, che  ha altresì ricordato l`inadempienza del Governo italiani nel porre  rimedio a una situazione da tempo evidenziata.

Anche in Sicilia è sempre più frequente il trattenimento amministrativo  dei migranti appena sbarcati in strutture informali (scuole, palestre, stadi, capannoni industriali) innanzitutto al fine esclusivo delle indagini,  quindi per dividere coloro che la polizia ritiene meritevoli di accesso  alla procedura di asilo, da coloro che invece vengono ritenuti soltanto  come migranti economici irregolari, e dunque destinati a respingimento  sulla base degli accordi bilaterali conclusi dall`Italia con diversi  paesi come la Tunisia, l`Egitto, la Nigeria.

E questo avviene anche  se l`Italia, e l`Unione Europea, non hanno mai adottato una lista  di “paesi terzi sicuri`, e dunque le autorità di polizia dovrebbero  ricevere le domande di asilo da qualsiasi migrante che faccia ingresso  nel nostro territorio, senza arrogarsi il diritto di decidere chi può  essere portato a contatto degli enti di tutela e chi invece va isolato  al fine di preparare il respingimento con accompagnamento forzato, magari  con la fattiva collaborazione del console di turno. E invece succede  che spesso le autorità consolari sono messe in condizione di identificare  chi vorrebbe proporre una richiesta di protezione internazionale. E  questo avviene per un uso distorto dei centri di prima accoglienza e  soccorso che svolgono di fatto la funzione dei vecchi centri di identificazione  aboliti nel 2007, dopo le gravi censure della  Commissione ministeriale   presieduta da De Mistura, e per rispettare la direttiva comunitaria  2005/85/CE sulle procedure di asilo, attuata in Italia con il decreto  legislativo n.25 del 2008.

In base all`art.23 del Regolamento di attuazione n.394 del 1999, le attività di prima accoglienza e soccorso e quelle svolte per  esigenze igienico-sanitarie, si possono svolgere infatti  anche al di  fuori dei centri di identificazione ed espulsione solo ‘per il tempo  strettamente necessario all`avvio dello stesso ai predetti centri  o all`adozione dei provvedimenti occorrenti per l`erogazione di  specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato`. E la Direttiva  2003/9/CE impone agli stati precisi doveri di accoglienza dei richiedenti  asilo, un`accoglienza che non può trasformarsi in detenzione o in  confinamento come pure si vorrebbe con la nuova proprosta di Direttiva  ancora in discussione a livello comunitario.

Ma in Italia, da parte  delle autorità amministrative, si vogliono bruciare le tappe ed anticipare  le nuove pratiche di detenzione e di confinamento  dei richiedenti  asilo che potrebbero essere presto avallate a livello comunitario. Si  profila una vera e propria metamorfosi del diritto di asilo, da diritto  fondamentale riconosciuto alla persona, incluso il diritto di accesso  al territorio ed alla relativa procedura, a mera concessione elargita  dalle autorità amministrative a seconda della provenienza della persona,  degli accordi di riammissione esistenti con i paesi di origine e delle  contingenze politiche interne del momento.

Questa metamorfosi è già evidente nel  CARA di Mineo e non sarà certo la direttiva adottata dal Ministero  dell`interno nei confronti dei cd. profughi dalla Libia sulla concessione  di un permesso di soggiorno per motivi umanitari,che farà chiarezza  su una situazione che appare sempre più confusa, per la impossibilità  di distinguere in molti casi tra migranti economici e potenziali richiedenti  asilo. I Tribunali italiani sono pieni di ricorsi contro dinieghi su  richieste di protezione internazionali, e la discrezionalità con la  quale le Questure stanno gestendo il riconoscimento dei permessi di  soggiorno per motivi umanitari non potrà che produrre altro contenzioso.  Occorreva invece adottare un provvedimento legislativo che riconoscesse  il diritto alla protezione umanitaria a tutti i profughi figgiti dalla  Libia, paese nel quale continuano varie forme di persecuzione e di detenzione  arbitraria ai danni dei migranti in transito.

In ogni caso,Il trattenimento dei richiedenti asilo  nei centri di primo soccorso ed accoglienza, o nei centri di identificazione,  successivamente alla formalizzazione della domanda di asilo e nelle  more dell`esame amministrativo della stessa, si pone in evidente contrasto  con la normativa vigente in materia di accoglienza dei richiedenti asilo,  disciplinata dal D.Lgs 140/05 e dal recente D.Lgs 25/08. L`accoglienza  dei richiedenti asilo, oltre alle ipotesi di invio presso la rete del  Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all`art.  1 sexies dell`art. 1 della L.39/90 come modificato dalla L. 189/02,  può avvenire, nelle ipotesi tassativamente indicate dall`art. 20  comma 2 lettere a, b e c del D.Lgs 25/08, solamente presso i CARA (centri  di accoglienza per richiedenti asilo), ovvero, nelle ipotesi disciplinate  dall`art. 21 del citato D.Lgs 25/08 nei CIE (centri di identificazione  ed espulsione). Non risulta pertanto possibile utilizzare i centri di  primo soccorso ed accoglienza, come quello di Contrada Imbriacola a  Lampedusa o i centri di identificazione, come quello di Milo a Trapani,   come centri di accoglienza per richiedenti asilo poiché questi non  presentano i requisiti previsti dalla legge e non risulta alcuna garanzia  sul fatto che vengano assicurati, ai richiedenti asilo, anche in via  emergenziale e temporanea, l`erogazione dei necessari servizi di supporto,  consulenza ed orientamento, con particolare attenzione alle situazioni  maggiormente vulnerabili.

Malgrado in diverse occasioni il Governo italiano abbia fornito rassicurazioni  sull`intenzione di rispettare scrupolosamente il divieto di espulsione  dei minori stranieri non accompagnati sancito dall`art. 19 comma 2  del D.Lgs 286/98, nonché di attuare le necessarie procedure finalizzate  all`accertamento dell`età attraverso esami diagnostici non invasivi,  continua a riscontrarsi la presenza di minori non accompagnati trattenuti  in centri di accoglienza in promiscuità con gli adulti, senza l`immediato  accesso a quelle misure di protezione che impone la legge. In presenza di minori non accompagnati si dovrebbe provvedere ad un  loro immediato trasferimento da Lampedusa verso apposite strutture di  accoglienza (comunità/centri SPRAR per minori), non solo in Sicilia  ma sull`intero territorio nazionale. La permanenza dei minori a Lampedusa dovrebbe essere  limitata al tempo strettamente necessario per il trasferimento presso  tali strutture, e non protrarsi per settimane come si è verificato  dallo scorso anno fino ai giorni scorsi..

Si richiama quanto disposto dall`art. 19 del D.lgs 25/08 che stabilisce  delle garanzie in ordine alla condizione dei minori stranieri non accompagnati  che presentino domande di asilo. Al secondo comma lo stesso articolo  dispone che «se gli accertamenti non consentono  l`esatta determinazione dell`età si applicano le disposizioni del  presente articolo», ovvero il soggetto va considerato minore.  Tale fondamentale principio, anche se previsto nella normativa relativa  alle procedure in materia di domande di asilo non può non risultare  applicabile alla più generale situazione nella quale si debba accertare  l`età di un minore straniero non accompagnato, come indicato anche  dalla circolare del  Ministero dell`Interno, Prot. 17272/7 del 9 luglio 2007 in merito all`identificazione dei migranti minorenni non accompagnati.

Formato per la citazione: Fulvio Vassallo, “Lampedusa, gestione emergenziale a emergenza finita“,   terrelibere.org, 18 dicembre 2012, http://www.terrelibere.org/lampedusa-gestione-emergenziale-a-emergenza-finita

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