INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
| INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
La manovra introduce infine il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.12). Nuove regole per contrastare il lavoro irregolare. La manovra introduce due nuovi articoli nel “corpus” del codice penale, gli articoli 603 bis e 603 ter, con i quali si punisce chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. La pena prevista è la reclusione da cinque a otto anni con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Costituisce invece aggravante specifica (con l’aumento della pena da un terzo alla metà):
L’eventuale condanna per il reato di caporalato (o riduzione in schiavitù, ma solo se lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative) comporta anche pene accessorie: l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. E soprattutto: l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, e dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Pene più pesanti per i recidivi. |
